Disposizioni frequenze elettriche
L’atto contiene la disciplina per la minimizzazione dell’esposizione delle persone all’ elettromagnetismo. In particolare l’art. 3 indica l’area dei parchi come preferibilmente esclusa dalla localizzazione di impianti fissi di telecomunicazione.
EnteTrento
Tipo di attoDecreto del presidente della provincia
Data dell'atto20/12/2012
Numero25-100/Leg
SostanzaDisposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9).