12 Ottobre 2013

La Normativa dai consigli di Valle ad oggi

L’Assemblea Costituente, nel 1947 grazie ad un emendamento proposto da pochi deputati, aggiunge all’art. 44 un ultimo comma, che recita: “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

La prima legge sulla montagna risale al 1952.

Le comunità montane nascono con la legge n. 1102/1971, che attribuiva alle Regioni la loro delimitazione e costituzione, con partecipazione obbligatoria dei comuni montani. La loro finalità era quella di rappresentare e tutelare la specificità della montagna, in attuazione dell’art. 44 della Costituzione.  Le Comunità Montane, inoltre, furono connotate giuridicamente e dotate di autonomia statuaria nell’ambito della legge statale e regionale.

Gli articoli 28 e 29 della legge n. 142/1990 e poi nell’art. 7 della legge n. 265/1999 – confluito negli articoli 27 e 28 del TUEL  di cui al decreto legislativo n. 267/2000 – hanno definito la natura, il ruolo e le funzioni delle Comunità Montane.

Successivamente, la legge n. 97 del 1994, modificativa ed integrativa della legge 1102/71, ha individuato le finalità principali delle Comunità Montane nella promozione e valorizzazione delle zone montane, nella realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabilit dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

Nel 2001, con la legge costituzionale n.3 viene dato avvio al processo di riforma del Titolo V della carta fondamentale della Repubblica Italiana del 1948. Il Titolo V riguarda le norme relative ai governi locali.

La legge n. 244 – Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 16-22) ha imposto una revisione e riduzione delle Comunità Montane, contestualmente alla riduzione dei trasferimenti erariali a loro favore, nel presupposto della razionalizzazione e semplificazione.

Ad oggi, questo processo è ancora oggetto di discussione politica in sede parlamentare.


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